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Fatturare all’estero con il Regime Forfettario

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Gestire le operazioni con l’estero: UE o extra UE?

Tra le agevolazioni previste per chi aderisce al Forfettario ce n’è una fondamentale: quella legata all’iva.
I Forfettari, infatti, non applicano l’iva e non la detraggono dai loro acquisti perché le spese per l’attività sono determinate a forfait in base al codice Ateco, del quale abbiamo parlato diffusamente qui

Ma che succede quando si fanno operazioni di cessione o acquisto di beni e servizi con l’estero?


La prima cosa da sapere è che le operazioni all’interno dell’Europa sono regolamentate in maniera diversa rispetto a quelle extraeuropee, ma vediamo che succede caso per caso.

 

Acquisto di beni UE

Quando il Forfettario fa un acquisto in ambito UE è trattato come un consumatore privato e non come un professionista/azienda. Questo significa che chi vende il bene applicherà l’iva come da disposizioni del proprio paese. Dal canto suo il Forfettario non dovrà presentare il modello INTRA trimestrale perché si applica l’art. 38 comma 5, lettera c) del Decreto Legge n. 331/1993 che spiega che gli acquisti di beni, se il loro valore al netto dell’iva non supera i 10.000 euro, non si qualificano come intracomunitari.

 

Attenzione al Reverse Charge!

Ma che succede se si superano i 10.000 euro?
In quel caso sarà necessario integrare l’iva, versandola entro il 16 del mese successivo a quello in cui si è svolto l’acquisto. Ma attenzione: il venditore UE potrebbe applicare la dicitura “Reverse Charge” alla sua fattura e, in quel caso, anche se non si superano i 10.000 euro sarà necessario calcolare l’iva e versarla nei tempi stabiliti.

 

Cessione di Beni UE

Anche in questo caso, le vendite di beni effettuate da contribuenti in Regime Forfettario non sono considerate come cessioni intracomunitarie. Lo dice l’art. 41, comma 2-bis del Decreto Legge 331/1993 che, di fatto, assimila la cessione di beni da parte di un forfettario a un compratore UE a un’operazione nazionale. Il forfettario non applicherà l’iva alla vendita riportando in fattura la seguente dicitura:

l’operazione non costituisce cessione intracomunitaria, ai sensi dell’articolo 41, comma 2, del D.L. n. 331/93

Anche in questo caso non sarà necessario presentare il modello INTRA trimestrale.

 

Servizi ricevuti

In questo caso il nostro amato Forfettario diventa committente di un servizio che può essere reso da soggetto UE o extra-UE. Nel primo caso riceverà una fattura con Reverse Charge, dovrà integrare l’iva e versare il corrispettivo entro il 16 del mese successivo a quello in cui si è svolta l’operazione. Nel secondo dovrà invece procedere ad autofatturazione.

Attenzione alle fatture ricevute dagli operatori online, come ad esempio i servizi di social advertising offerti da Facebook, Google Ads o altri acquisti di beni digitali fatturati da entità estere: anche per questi sarà necessario presentare i relativi modelli Intrastat acquisti versando l’iva debitamente calcolata.

 

Servizi resi

In questo caso la faccenda è piuttosto semplice: se il nostro Forfettario svolge un servizio per un committente UE o extra UE potrà tranquillamente trattarlo come un soggetto nazionale, emettendo fattura senza addebito iva, ma avendo cura di indicare in fattura il Reverse Charge e di presentare il modello Intrastat relativo alla prestazione di servizi.
Il riferimento normativo è dato dagli artt. 7-ter e seguenti del D.P.R. n. 633/1972.

 

E in caso di import/export?

Non potendo portare l’iva in detrazione è importante ricordarsi, come spiegato all’inizio, che non è possibile acquistare senza applicazione iva, ma ci si comporta come operatori privati e si acquista con iva. Per le operazioni extra-UE il Forfettario deve versare l’iva in dogana se importa prodotti, mentre quando li esporta deve ricordarsi di non addebitare l’iva in fattura.

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Tu rilassati e pensa a fatturare, al resto ci pensiamo noi 😉

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