Molti professionisti e piccoli imprenditori si chiedono se è possibile combinare il ruolo di socio di una SRL con la partita iva il regime forfettario. La risposta a questa domanda dipende da diversi fattori, inclusi i requisiti di Legge e la natura delle attività svolte. In questo articolo esploreremo in dettaglio le regole e le implicazioni legate a questa combinazione.
Quando un Socio SRL può accedere al regime forfettario
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non possono accedere al regime forfettario:
“Gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni… che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente”.
Da ciò possiamo individuare che non è possibile accedere o mantenere il regime forfettario se si verificano contemporaneamente questi due fattori:
- Il socio detiene il controllo diretto o indiretto di una SRL;
- Il socio partecipa a una SRL che esercita attività riconducibili a quelle svolte a titolo individuale.
In assenza di una di queste condizioni, la causa ostativa non opera e il socio di SRL può applicare o permanere nel regime forfetario.
Ma capiamo prima di cosa esattamente si tratta.
Cos’è controllo diretto e indiretto di una SRL
Il controllo della SRL è rilevante per determinare l’incompatibilità con il regime forfettario per il socio, poiché implica un potenziale conflitto di interessi tra attività autonoma e società.
Controllo diretto
Il controllo diretto si verifica quando un socio possiede la maggioranza delle quote di una SRL, avendo quindi la maggioranza assoluta e il potere decisionale nella società. Ad esempio, se Anna detiene il 60% delle quote di una SRL, ha il controllo diretto della società.
Controllo indiretto di una SRL
Il controllo indiretto, invece, si manifesta quando un soggetto non possiede direttamente la maggioranza delle quote, ma esercita comunque un’influenza predominante attraverso altre società o persone. Queste persone possono essere:
- familiari;
- coniuge;
- parenti fino al terzo grado, e gli affini fino al secondo grado.
Facciamo due esempi.
- Marco è socio unico di una società che possiede il 70% delle quote di una SRL. In questo caso, Marco esercita il controllo indiretto sulla SRL attraverso un’altra società.
- Daniele possiede il 30% delle quote di una SRL e il 70% delle quote è posseduto da suo padre. Anche in questo caso si tratta di un controllo indiretto, ma attraverso persone, in questo caso un familiare.
Cosa significa attività riconducibili ?
Se è accertato che c’è il controllo, bisogna approfondire se l’attività economica della SRL è riconducibile a quella esercitata dal socio con la partita IVA individuale.
Solo se le attività esercitate con regime forfettario e con la SRL sono riconducibili allo stesso ambito si configura la causa di esclusione, altrimenti si può applicare tranquillamente il regime forfettario.
In pratica, bisogna verificare se:
- L’attività economica esercitata dalla SRL e dal socio che intende aprire la partita iva forfettaria è inclusa nella stessa classificazione ATECO. Ma attenzione: questo requisito non deve essere valutato soltanto da un punto di vista formale (ATECO) ma si deve guardare all’attività concretamente svolta dalla società e dal contribuente;
- La persona fisica che usufruisce del regime forfetario effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi alla SRL direttamente o indirettamente controllata, e quest’ultima deduca i costi.
La Circolare n. 9/E/2019 (§ 2.3.2) dell’Agenzia delle Entrate precisa: se risulta che le attività esercitate dalla SRL appartengono alla medesima sezione ATECO di quella in cui vorrebbe operare il socio con la sua partita iva forfettaria, la riconducibilità diretta o indiretta si riterrà sussistere ogni qualvolta la persona fisica che usufruisce del regime forfettario eserciti cessioni di beni o prestazioni di servizi tassabili con imposta sostitutiva alla SRL direttamente o indirettamente controllata, la quale a sua volta deduce dalla propria base imponibile i correlativi componenti negativi di reddito.
Ricapitoliamolo con parole più semplici:
- Se si effettua attività economica classificabile nella stessa categoria ATECO dell’attività della SRL di cui si ha il controllo, si potrebbe rientrare nella causa di esclusione se si fattura alla medesima SRL;
- Se si effettua concretamente attività classificata in una categoria diversa da quella della SRL, non si rientra nella causa di esclusione anche se si fattura alla SRL a cui si partecipa.
Socio amministratore di SRL e regime forfettario: è possibile?
“Ma se sono invece un socio amministratore di una SRL, posso aprire la partita iva in regime forfettario?”
Se non si verificano le cause ostative di cui abbiamo parlato prima, è necessario sottolineare che non è possibile operare in regime forfettario se fatturi in modo prevalente alla SRL di cui sei l’amministratore. Questo perché i compensi percepiti come amministratore di SRL rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che, secondo l’Agenzia delle Entrate, rientrano nella causa di esclusione legata a chi fattura prevalentemente al suo datore di lavoro (attuale o quello relativo ai due anni precedenti).
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