Negli ultimi anni la fatturazione elettronica osteopati e altri professionisti del settore sanitario è stata oggetto di diverse modifiche e chiarimenti normativi. L’ultimo aggiornamento riguarda il 12 giugno 2025, quando il divieto di fatturazione elettronica per medici e professionisti sanitari è stato reso definitivo. Ne abbiamo parlato in questo articolo: Fatturazione elettronica medici e altri professionisti sanitari: divieto definitivo</a>
Nel frattempo, però, è emerso un dubbio importante: questo divieto vale anche per tutte le professioni del settore salute e benessere? Pensiamo, ad esempio, a figure come osteopati, chiropratici, chinesiologi o massoterapisti.
Con la Risoluzione n. 9 del 24 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito in modo definitivo quando è obbligatoria la fattura elettronica e quando invece resta il divieto di emissione tramite SdI.
Il chiarimento riguarda in particolare osteopati, chiropratici, chinesiologi e massaggiatori capo bagnini degli stabilimenti idroterapici (massoterapisti): in questo articolo vediamo cosa cambia concretamente per questi professionisti.
Fatturazione elettronica professioni sanitarie: la regola generale
La normativa prevede due situazioni diverse:
- se una prestazione non è considerata sanitaria ai fini fiscali, il professionista deve emettere fattura elettronica tramite Sistema di Interscambio (SdI);
- se la prestazione rientra tra quelle sanitarie detraibili, la fattura non può essere elettronica verso persone fisiche e i dati devono essere inviati al Sistema Tessera Sanitaria (STS), per tutelare i dati sanitari sensibili dei pazienti.
Proprio su questo punto si è concentrato il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, che ha definito il trattamento corretto per le diverse figure professionali.
Fatturazione elettronica Osteopati
Per gli osteopati, la risoluzione chiarisce che le prestazioni devono essere fatturate elettronicamente tramite SdI e che non è previsto l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.
Anche se la Legge 3/2018 ha individuato l’osteopatia come professione sanitaria, la disciplina non è ancora pienamente operativa: mancano infatti alcuni passaggi normativi necessari per il completo riconoscimento professionale.
Fatturazione elettronica Chiropratici
La situazione dei chiropratici è molto simile a quella degli osteopati. Anche in questo caso la professione è stata individuata dalla Legge 3/2018, ma il processo di piena istituzione non è ancora completato.
Per questo motivo, i chiropratici devono emettere fattura elettronica e non sono tenuti a trasmettere i dati al Sistema Tessera Sanitaria.
Fatturazione elettronica Chinesiologi
Per i chinesiologi la situazione è più semplice. Questa figura professionale è disciplinata dal D.Lgs. 36/2021, ma non rientra tra le professioni sanitarie che effettuano diagnosi o cure mediche.
Per questo motivo anche i chinesiologi devono emettere fatture elettroniche e non sono tenuti a inviare i dati al Sistema Tessera Sanitaria.
Massoterapisti (MCB): niente fattura elettronica verso pazienti privati
Il caso dei massaggiatori capo bagnini degli stabilimenti idroterapici (MCB/massoterapisti) è diverso: questa figura rientra tra le arti ausiliarie delle professioni sanitarie soggette a vigilanza (articolo 99 R.D. 1265/1934).
Di conseguenza, le prestazioni rese da massoterapisti con titolo abilitante devono essere trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria e non possono essere fatturate elettronicamente verso persone fisiche.
Quando la prestazione è resa a un paziente privato, il massoterapista deve emettere fattura analogica o cartacea, proprio perché i dati devono essere comunicati al Sistema Tessera Sanitaria.
Trattamento IVA osteopati, chiropratici, chinesiologi e massoterapisti
Per chi ha una partita iva in regime ordinario (NON vale per chi opera in regime forfettario), la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate affronta anche il tema dell’esenzione IVA per le prestazioni sanitarie prevista dall’articolo 10 del DPR 633/1972.
Per beneficiare dell’esenzione devono essere soddisfatti due requisiti:
- la prestazione deve avere finalità di diagnosi, cura o riabilitazione;
- deve essere resa da una professione sanitaria riconosciuta o soggetta a vigilanza.
Nel caso di osteopati, chiropratici e chinesiologi questi requisiti non risultano pienamente soddisfatti, quindi le prestazioni di queste figure sono soggette a IVA ordinaria.
L’unica eccezione riguarda i massoterapisti MCB: essendo considerati operatori sanitari (pur senza autonomia professionale), le loro prestazioni sono esenti IVA, purché siano in possesso del titolo abilitante.
Chi deve fare fattura elettronica nel settore sanitario in sintesi
In sintesi, dopo il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate del 24 febbraio 2026, osteopati, chiropratici e chinesiologi devono emettere fattura elettronica tramite Sistema di Interscambio (SdI), mentre i massoterapisti MCB non possono emettere fattura elettronica verso persone fisiche perché devono trasmettere i dati al Sistema Tessera Sanitaria.
La tabella seguente riassume quando è obbligatoria la fattura elettronica e quando è necessario l’invio al Sistema Tessera Sanitaria per osteopati, chiropratici, chinesiologi e massoterapisti.
| Professione | Fattura elettronica obbligatoria | Invio Sistema Tessera Sanitaria (STS) |
|---|---|---|
| Osteopata | Sì | No |
| Chiropratico | Sì | No |
| Chinesiologo | Sì | No |
| Massoterapista / MCB | No verso persone fisiche | Sì |
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