Negli ultimi giorni si è parlato molto del Bonus INPS under 35, un contributo per le nuove imprese destinato agli under 35, definito dall’INPS nella Circolare n. 148 del 28 novembre 2025. Si tratta di un incentivo per favorire i giovani imprenditori, spesso confuso con il “Bonus giovani under 35”, che è una misura diversa rivolta ai datori di lavoro per assunzioni a tempo indeterminato.
In questo articolo facciamo quindi un po’ di ordine e vediamo in cosa consiste il Bonus INPS under 35, quali sono i requisiti reali di accesso e a chi spetta, quali attività possono beneficiarne, modalità e tempistiche.
Cos’è il Bonus INPS under 35
Il Bonus INPS under 35 per le nuove imprese è un incentivo economico previsto dall’art. 21, comma 3, del Decreto Coesione 2024, convertito nella legge 95/2024. Lo scopo è sostenere l’avvio di nuove attività imprenditoriali in settori ritenuti strategici per lo sviluppo tecnologico, la transizione digitale ed ecologica.
La misura consiste in un contributo economico pari a 500 euro al mese, erogati dall’INPS, per massimo 36 mesi, per coloro che abbiano avviato o vogliano avviare un’impresa tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025.
Il contributo non concorre al reddito ai fini IRPEF, quindi non è tassato.
Requisiti per accedere al Bonus INPS under 35 per le nuove imprese
Oltre ad aver avviato un’impresa nei termini indicati sopra, l’INPS stabilisce che possono richiedere l’incentivo solo i soggetti che alla data di avvio dell’attività imprenditoriale possiedono altri due requisiti:
- età anagrafica inferiore ai 35 anni
- stato di disoccupazione
Riguardo a quest’ultimo requisito, è importante specificare che per legge, lo stato di disoccupazione è valido solo se la persona ha richiesto la DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità) tramite il portale del Centro per l’Impiego. Se non era stata presentata la DID prima dell’avvio dell’attività il contributo non è accessibile.
Dopo aver appurato di rispettare questi requisiti, c’è un ulteriore prerogativa che riguarda il tipo di attività che si svolge o intende iniziare.
Ditta individuale, Srl o libero professionista? Le attività ammesse
Nella circolare, l’INPS dichiara che può richiedere il Bonus INPS under 35 “ogni piccola impresa non quotata” che soddisfa i requisiti UE, ossia che abbia meno di 50 dipendenti e che il fatturato annuo non superi i 10 milioni di euro.
Sono ammesse quindi sia ditte individuali, cioè artigiani e commercianti iscritti in Camera di Commercio anche in regime forfettario, sia anche le imprese in forma societaria, come le Srl o Srls. In questo caso, il contributo può essere riconosciuto a un solo socio, purché rispetti i requisiti di età anagrafica e dello stato di disoccupazione e faccia parte dell’assetto societario per tutto il periodo di fruizione del beneficio.
Nella circolare, l’INPS fa anche riferimento alla contabilità relativa alle spese di avviamento e mantenimento dell’attività: ogni anno l’impresa deve inviare una attestazione delle spese sostenute al Ministero del Lavoro. Questo vuol dire che ogni singola spesa deve essere documentata e registrata correttamente in contabilità.
E i liberi professionisti?
I liberi professionisti NON iscritti al Registro Imprese ad oggi non possono accedere al Bonus INPS under 35, anche se svolgono attività nei settori ammessi, ma restiamo in attesa di chiarimenti o possibili estensioni future.
Bonus INPS under 35 per nuove imprese: codici ATECO ammessi
Come abbiamo anticipato sopra, la misura riguarda solo alcuni settori considerati strategici.
Sono inclusi, ad esempio:
- manifattura
- informatica
- tecnologie digitali
- energia
- ricerca scientifica
- costruzioni
- sanità e servizi sociali
- attività professionali tecniche e scientifiche
- attività artistiche, creative e culturali
- trasporti
- servizi ambientali e gestione dei rifiuti
È possibile consultare tutti i codici ATECO (con le relative corrispondenze 2025) che possono richiedere il Bonus INPS under 35 in questo documento scaricabile sul sito dell’INPS.
Come e quando presentare la domanda
La domanda va presentata online, tramite il “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” (selezionando “Incentivo decreto Coesione”) entro 30 giorni:
- dall’avvio dell’attività (cioè dall’invio della Comunicazione Unica al Registro Imprese),
- oppure dalla pubblicazione del decreto attuativo (2 dicembre 2025), se l’attività è stata avviata prima.
Ecco un’anteprima delle voci del modulo da compilare:
ATTENZIONE: se l’impresa è stata costituita senza immediato inizio attività, la domanda non può essere presentata. Vale solo quando l’inizio dell’attività è stato ufficialmente comunicato al Registro Imprese (Comunicazione Unica “inizio attività”). L’inizio dell’attività è una prerogativa assoluta.
Se si rispettano tutti i requisiti sopra elencati, l’incentivo viene erogato una volta l’anno in forma anticipata, per il numero di mesi in cui l’attività sarà operativa (e comunque non oltre 36 mesi).
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