Negli ultimi mesi si è parlato molto della riforma dello sport e delle sue conseguenze per i lavoratori sportivi, soprattutto per chi possiede una partita iva in regime forfettario.
Finalmente nel 2025, dopo mesi di incertezza, l’Agenzia delle Entrate ha finalmente fatto chiarezza: anche gli sportivi forfettari possono beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dal D.Lgs. 36/2021.
Vediamo quindi cosa prevede la riforma sportiva, cosa cambia concretamente per chi lavora nel mondo dello sport e quali vantaggi fiscali introduce per gli sportivi in regime forfettario.
Cos’è la Riforma dello Sport e perché è importante
La riforma dello sport è entrata ufficialmente in vigore il 1° luglio 2023 con il Decreto Legislativo n. 36/2021, ne avevamo parlato in modo approfondito in questo articolo: Riforma dello Sport 2023: novità e chiarimenti.
Si tratta di un provvedimento strutturale che ha ridefinito le regole per chi lavora nel settore sportivo, introducendo nuove tutele e, soprattutto, un regime fiscale agevolato per chi svolge attività sportiva dilettantistica.
Con la riforma, infatti, viene riconosciuto il lavoro sportivo, sia nel settore professionistico che in quello dilettantistico, in tre possibili forme:
- subordinato,
- autonomo,
- collaborazione coordinata e continuativa.
Questo ha permesso di includere nella tutela anche moltissime figure prima “invisibili”: istruttori, allenatori, preparatori atletici, collaboratori amministrativi e gestionali di ASD e SSD.
Riforma dello sport: le agevolazioni fiscali per sportivi dilettanti
Uno dei cardini della riforma sportiva è l’introduzione di soglie di esenzione fiscale e contributiva per i lavoratori sportivi dilettanti.
Ecco, in sintesi, le agevolazioni previste:
- esenzione fiscale fino a €15.000 annui: i compensi percepiti entro questa soglia non concorrono alla formazione del reddito imponibile;
- esenzione contributiva fino a €5.000 annui, con dimezzamento della base imponibile per i contributi sull’eccedenza fino al 2027;
L’esenzione fino a €15.000 vale sia per contratti autonomi che per collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.), purché si tratti di attività sportiva riconosciuta.
ATTENZIONE: la soglia di esenzione si applica solo ai compensi percepiti da ASD o SSD, e non a quelli fatturati a clienti privati (per esempio, un personal trainer che lavora con clienti privati deve tassare integralmente quei compensi).
In pratica, se sei un istruttore o un allenatore che collabora con una palestra o un’associazione sportiva, i compensi fino a 15.000 € non saranno tassati. Ma se svolgi attività individuali con privati, quelle entrate restano fuori dalle agevolazioni.
L’incertezza iniziale: i dubbi sull’applicazione ai forfettari
Per mesi, gli operatori del settore e i consulenti fiscali si sono chiesti se l’esenzione prevista dalla riforma dello sport valesse anche per gli sportivi forfettari.
Il motivo?
Nel modello ministeriale per la dichiarazione dei redditi non era previsto alcun campo per indicare l’esenzione dei 15.000 € per chi applicava il regime forfettario.
Questo aveva fatto nascere due interpretazioni:
1. la prima, secondo cui la mancanza fosse una semplice svista e quindi l’esenzione andasse applicata comunque;
2. la seconda, più prudente (seguita anche da Quickfisco), riteneva che l’Agenzia avesse volutamente escluso i forfettari per evitare un doppio vantaggio — cioè esenzione fino a €15.000 più imposta ridotta del 5%.
Riforma dello sport 2025 e sportivi forfettari: il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate
Finalmente, il 1° ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha risolto ogni dubbio: la riforma dello sport si applica anche ai contribuenti in regime forfettario, senza eccezioni.
Significa che gli sportivi dilettanti forfettari possono beneficiare dell’esenzione fino a €15.000 annui, purché i compensi siano percepiti da ASD o SSD.
Ecco come funziona:
- l’imposta sostitutiva (che in regime forfettario è del 15% o del 5%) si calcola solo sui compensi che superano i €15.000, sui quali si applica il coefficiente di redditività previsto per il codice ATECO utilizzato;
- il totale dei compensi (quindi anche la parte esente tasse) vale comunque ai fini del limite dei €85.000 per restare nel regime forfettario;
Esempio pratico
Un istruttore di fitness in regime forfettario fattura €20.000 complessivi a una ASD.
Grazie alla riforma dello sport, i primi €15.000 sono esenti: l’imposta sostitutiva si calcolerà solo sui €5.000 eccedenti, ma ai fini del limite dei ricavi (€85.000) si considereranno comunque tutti i €20.000.
Nel 2025 l’Agenzia delle Entrate ha anche chiarito un punto importante: per verificare l’accesso al regime forfettario contano solo i rapporti di lavoro sportivo iniziati dal 1° luglio 2023, quando è entrata in vigore la riforma dello sport. Tutti i compensi ricevuti prima di quella data non rientrano nel nuovo regime, perché erano considerati redditi diversi.
Se vuoi conoscere tutti i requisiti per accedere al regime forfettario, approfondisci nel nostro articolo: Regime forfettario: requisiti e soglie per il 2025.
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